Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 13/04/2000 (Rv. 535665 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Morte del fideiussore - Obbligo di adempimento degli eredi - Configurabilità - Limitazione della responsabilità in caso di fideiussione per obbligazioni future, prestata prima della entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 relativa alla previsione dell' importo massimo garantito - Esclusione - Condizioni - Irretroattività di detta legge - Dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
La morte del fideiussore non estingue la fideiussione, che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto, possono recedere solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro dante causa, e sono, pertanto, obbligati, in mancanza di recesso, all'adempimento "pro quota" della obbligazione fideiussoria, anche in relazione a debiti contratti dal garantito dopo la morte del fideiussore. In tale ipotesi, in particolare, ove si tratti di fideiussione "omnibus" , prestata senza fissazione di un limite alla responsabilità del garante, in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 152, il cui art. 10, non applicabile retroattivamente - senza che ciò possa dar luogo a dubbi di costituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost., avuto riguardo alle considerazioni esposte nella sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1997, che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale - ha modificato l'art. 1938 cod. civ., stabilendo l'obbligo, in caso di fideiussione per obbligazione futura, di previsione dell'importo massimo garantito, l'obbligazione resta valida anche nei confronti degli eredi del fideiussore ove il relativo oggetto risulti determinabile "per relationem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)