Sez. 3, Sentenza n. 2798 del 03/03/1986 Ud. (dep. 09/04/1986) Rv. 172402 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA DI "CONFERMA" DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL CAPO DEVOLUTO AL SUO ESAME - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA DI "CONFERMA" DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL CAPO DEVOLUTO AL SUO ESAME - LEGITTIMITÀ.*
Nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione annulli parzialmente la sentenza d'appello in relazione ad una singola disposizione, il giudice di rinvio può limitarsi a pronunciare la "conferma" della decisione del giudice di primo grado. In tal caso la "conferma" è riferita esclusivamente al capo devoluto al suo esame, poiché la precedente decisione di secondo grado ha già di per sè autorità di cosa giudicata nelle parti non annullate o che con questa non abbiano connessione essenziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)