Sez. 4, Sentenza n. 7162 del 02/05/1989 Ud. (dep. 13/05/1989) Rv. 181340 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - LIVELLI PROFESSIONALI - PRIMARIO - AIUTO - AUTONOMIA PROFESSIONALE DELL'"AIUTO" - LIMITI - AVOCAZIONE DA PARTE DEL "PRIMARIO" - RESIDUI DOVERI DELL'"AIUTO" - ESERCIZIO DEL POTERE DI AVOCAZIONE - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI FATTO - RAVVISABILITÀ - MANCATA DEVOLUZIONE IN APPELLO - PRESUPPOSTO DI MOTIVO DI RICORSO - NOVUM - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - LIVELLI PROFESSIONALI - PRIMARIO - AIUTO - AUTONOMIA PROFESSIONALE DELL'"AIUTO" - LIMITI - AVOCAZIONE DA PARTE DEL "PRIMARIO" - RESIDUI DOVERI DELL'"AIUTO" - ESERCIZIO DEL POTERE DI AVOCAZIONE - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI FATTO - RAVVISABILITÀ - MANCATA DEVOLUZIONE IN APPELLO - PRESUPPOSTO DI MOTIVO DI RICORSO - NOVUM - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di ripartizione dei ruoli funzionali (e delle relative responsabilità) tra il medico-chirurgo "primario" e il medico- chirurgo "aiuto", operanti in una struttura sanitaria pubblica, l'articolo 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 stabilisce, al quinto comma, che il "primario", tra l'altro, ha il potere d'impartire Disposizioni e direttive, e di verificarne l'attuazione, nel rispetto dell'autonomia professionale-operativa del personale dell'unità assegnatagli, mentre, al sesto comma, nel prevedere un potere di avocazione, attribuito al "primario", stabilisce che, questo esercitato, ogni responsabilità è assunta dall'avocante ("primario"), al personale appartenente alle altre posizioni funzionali (tra cui rientra anche quella di "aiuto) residuando solo un Obbligo di collaborazione. Pertanto, nel sistema della legge, il potere d'intervento del "primario", ex quinto comma citato art. 63 d.P.R. n. 761/79, nei precisati limiti, genera una situazione diversa da quella scaturente dall'Esercizio del potere di avocazione, contemplato dal sesto comma dello stesso articolo, poiché, mentre l'Esercizio del primo potere lascia spazio all'autonomia professionale delle altre posizioni funzionali, nell'ambito - e con i relativi diritti e doveri - di ciascuna qualifica funzionale, l'Esercizio del secondo elimina tale autonomia lasciando a queste (altre posizioni funzionali) semplici compiti di collaborazione. La individuazione del dato processuale comprovante l'Esercizio del potere di avocazione, e, quindi, l'accertamento di tale situazione, è questione rimessa al giudice del merito. Ne consegue che, ove tale accertamento non sia stato devoluto al giudice del gravame, non può essere posto a fondamento - in fatto - di motivo di ricorso in Sede di legittimità, integrandosi, altrimenti, un'ipotesi di novum sanzionato dal divieto ex art. 525 codice procedura penale. (fattispecie in cui il ricorrente, che in Sede di appello aveva eccepito l'Esercizio da parte del primario dei poteri di direttiva, di cui al quinto comma art. 63 d.P.R. n. 761/1979, in Sede di legittimità sosteneva la carenza di nesso causale tra condotta (assuntamente negligente e imperita) ed evento per effetto - interruttivo - dell'Esercizio del potere di avocazione del caso da parte del "primario" sulla base di presupposti non accertati dal, né mai devoluti al, giudice del merito).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 525, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63 com. 5, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)