diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 16741 del 22/09/1989 Ud. (dep. 30/11/1989) Rv. 182711 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - PRIMARIO OSPEDALIERO - ERRORI O MANCHEVOLEZZE DA PARTE DI UN MEDICO DIPENDENTE - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALE A RISCHIO - CONSAPEVOLEZZA DEL PERICOLO CORSO DAL PAZIENTE - DOVERE DI INTERVENIRE PER PORRE RIMEDI - SUSSISTENZA - MANCATO INTERVENTO - MORTE DEL PAZIENTE - RESPONSABILITÀ CONCORSUALE DEL PRIMARIO - RAVVISABILITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1989-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182711-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - PRIMARIO OSPEDALIERO - ERRORI O MANCHEVOLEZZE DA PARTE DI UN MEDICO DIPENDENTE - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALE A RISCHIO - CONSAPEVOLEZZA DEL PERICOLO CORSO DAL PAZIENTE - DOVERE DI INTERVENIRE PER PORRE RIMEDI - SUSSISTENZA - MANCATO INTERVENTO - MORTE DEL PAZIENTE - RESPONSABILITÀ CONCORSUALE DEL PRIMARIO - RAVVISABILITÀ - RAGIONI.*

In tema di colpa professionale, il primario ospedaliero, al quale la normativa vigente, particolarmente l'art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, attribuisce il potere-dovere di "impartire istruzioni e direttive ed esercitare la verifica inerente all'attuazione di esse", risponde, a titolo concorsuale, della morte di un paziente, al quale sia stato somministrato (o fatto somministrare) un medicinale risultato letale (nel caso "valium"), qualora, trovandosi egli (occasionalmente o meno) presente al momento in cui, dopo sommaria indagine anamnestica (della quale il detto primario ne percepisca i termini), un medico suo dipendente disponga al riguardo, non intervenga, pur consapevole dei gravi rischi connessi alla somministrazione di sostanze farmacologiche della relativa classe, per rimediare agli errori e per colmare le lacune del suo collaboratore e, comunque, per impedire che un trattamento, potenzialmente pericoloso, venga praticato nel suo reparto senza adeguate misure precauzionali. (V mass n 181340).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)