Sez. 3, Sentenza n. 8726 del 18/07/1992 (Rv. 478257 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Esercizio del diritto di prelazione - Versamento del prezzo - Termine - Disciplina ex art. 8 sesto comma legge n. 590 del 1965 - Applicabilità.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere
In tema di esercizio della prelazione agraria, la disciplina applicabile per la decorrenza del termine entro il quale deve essere effettuato il versamento del prezzo è, anche quando sia sorta controversia, quella indicata dal sesto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, a norma del quale il versamento deve essere effettuato nei tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione del proprietario del fondo, e non quella dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 che, riguarda solo la decorrenza del termine nel caso di esercizio del riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)