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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31946 del 16/11/2023 (Rv. 669311 - 02)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Prelazione agraria - Dichiarazione di voler esercitare il diritto - Effetto traslativo - Esclusione - Versamento del prezzo nel termine ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Necessità - Rifiuto pretestuoso di accettazione - Deposito liberatorio entro lo stesso termine - Necessità - Fatti che escludono la mora del debitore senza liberazione dall’obbligazione - Equiparabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669311-02

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo liberano dalla sua obbligazione.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)