Sez. L, Sentenza n. 4478 del 27/07/1984 (Rv. 436373 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTISPECIE.*
Qualora, nella stipulazione di un contratto di collaborazione per la vendita di determinati beni, sia prevista la corresponsione al collaboratore di un compenso sull'ammontare totale delle vendite effettuate e con la garanzia di un compenso minimo mensile, il collaboratore il quale richieda il pagamento del compenso oltre il minimo previsto non può limitarsi a provare i termini dell'accordo, ma deve anche dimostrare che l'ammontare delle vendite sia stato di tale entità che la percentuale a lui spettante superi l'importo già riscosso come minimo garantito, in quanto tale fatto si pone elemento costitutivo dell'azionata pretesa, senza che l'eventuale difficoltà probatoria possa rilevare per una diversa ripartizione del detto Onere probatorio. (V 557/69, sulla prima parte; (Conf 2596/73, mass n 427468, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)