Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 02/09/2005 (Rv. 587081 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova del fatto costitutivo della domanda - Obiettiva difficoltà della parte onerata - Influenza sulla ripartizione dell'onere - Esclusione - Mancanza della prova per fatti imputabili alla parte controinteressata - Equivalenza all'avvenuta acquisizione della prova - Esclusione - Fattispecie in tema di iscrizione di riserve nel contratto di appalto di opere pubbliche.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa; né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta. (Fattispecie relativa a domanda di pagamento di maggiori somme proposta da un appaltatore di opere pubbliche in relazione alle riserve formulate nel corso dell'esecuzione dei lavori, la quale era risultata sfornita di prova a seguito dello smarrimento della documentazione del rapporto contrattuale, custodita presso gli uffici del comune appaltante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)