Sez. 2, Sentenza n. 1743 del 06/06/1972 (Rv. 358669 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO- MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ESAME DEL MERITO DI DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO- MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ESAME DEL MERITO DI DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE.*
La motivazione ad abundantiam e consentita quando introduce argomenti di rincalzo a sostegno della decisione, non quando vi contrasti: lo esame nel merito, sebbene condotto ad abundantiam, di una domanda che lo stesso giudice dichiari inammissibile trasforma la dichiarazione di inammissibilita, suscettibile soltanto di giudicato formale, in una pronunzia di rigetto, che concorre alla formazione del giudicato sostanziale, e comporta il vizio di contraddittorieta di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)