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Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 28/02/1990 (Rv. 465591 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - DI ACCERTAMENTO E PRONUNCIA SUL MERITO - PRONUNCIA DI CARATTERE PROCESSUALE PRECLUSIVA DELL'ESAME DEL MERITO E SENTENZA DI RIGETTO NEL MERITO - CONTRADDITTORIETÀ - RIMOZIONE MEDIANTE RIESAME DEL GIUDICE, OPERANTE "EX SE" SENZA CENSURA DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465591-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - DI ACCERTAMENTO E PRONUNCIA SUL MERITO - PRONUNCIA DI CARATTERE PROCESSUALE PRECLUSIVA DELL'ESAME DEL MERITO E SENTENZA DI RIGETTO NEL MERITO - CONTRADDITTORIETÀ - RIMOZIONE MEDIANTE RIESAME DEL GIUDICE, OPERANTE "EX SE" SENZA CENSURA DELLE PARTI - NECESSITÀ.*

Qualora il giudizio debba essere definito con pronuncia di carattere processuale preclusiva dell'esame del merito e come tale passibile di costituire giudicato formale, il giudice che l'ha emessa non può scendere all'esame del merito, sia pure per giungere ad una pronuncia di rigetto, senza incorrere nel vizio di contraddittorietà della motivazione, che non è escluso dalla eventuale Forma ipotetica o subordinata con cui possa essere espressa la pronuncia di rigetto nel merito; detto vizio, poiché impedisce di attribuire all'una piuttosto che all'altra delle statuizioni in conflitto l'idoneità a formare oggetto di cosa giudicata, costituisce un'antitesi che può essere rimossa soltanto mediante riesame da parte del giudice ed opera ex se, anche in Mancanza di una specifica censura delle parti, come causa di annullamento della impugnata sentenza, stante l'inscindibilità degli effetti processuali che ne derivano. (V 5231/87, mass n 453825; (V 5105/87, mass n 453701; (V 3236/85, mass n 440909; (V 3/83, mass n 424798; (V 5503/81, mass n 416205; (V 1743/72, mass n 358670; (Conf 1743/72, mass n 358669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)