Sez. 2, Sentenza n. 3215 del 27/05/1982 (Rv. 421158 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - DOMICILIO DEL DEBITORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - DOMICILIO DEL DEBITORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI - CONSEGUENZE.*
Qualora sia convenuto il pagamento di una fornitura di merce a mezzo tratta domiciliata presso il debitore, al fine di considerare tale facilitazione come mezzo esclusivo di soddisfacimento è necessario un preciso accordo delle parti che, comunque, si caduca nel caso di mancato pagamento dei titoli, con la conseguente reviviscenza, per quanto concerne la Competenza territoriale, della regola generale che fissa nel domicilio del venditore il luogo del pagamento del prezzo. (Conf 741/80, mass n 404192; (Conf mass n 2539/78, mass n 391885).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)