Sez. 2, Sentenza n. 2539 del 22/05/1978 (Rv. 391885 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - DOMICILIO DEL VENDITORE - RILEVANZA EX ART 20 COD PROC CIV - PAGAMENTO A MEZZO TRATTE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - DOMICILIO DEL VENDITORE - RILEVANZA EX ART 20 COD PROC CIV - PAGAMENTO A MEZZO TRATTE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nella vendita, il pagamento del prezzo posteriore alla consegna della merce si esegue, a norma dell'art 1498, terzo comma, cod civ, nel domicilio del venditore, al cui luogo, pertanto, deve farsi riferimento, ai fini dell'art 20 cod proc civ, per individuare il luogo di esecuzione del contratto. Ne la Competenza territoriale viene spostata per essere stato richiesto al debitore-compratore il pagamento a mezzo tratte, poiche la pattuizione di pagamento a mezzo tratte sposta il luogo del pagamento dal domicilio del creditore-venditore a quello del debitore-compratore, ai sensi dell'art 44 RD n 1669 del 1933, solo se tale modalita di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia espressamente rinunciato al foro di cui agli artt 1498, terzo comma, e 1182, terzo comma, cod civ. (nella specie, le tratte erano rimaste insolute). (V 403/76, mass n 379057).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)