Sez. 3, Ordinanza n. 13612 del 21/05/2025 (Rv. 674622-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 640, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)