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Sez. 1, Ordinanza n. 34848 del 30/12/2025 (Rv. 677077-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Separazione personale dei coniugi - Verbale di separazione consensuale munito di omologa del Tribunale - Titolo esecutivo - Divieto di duplicazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677077-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)