Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 02/02/2005 (Rv. 582618 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE | Richiesta di restituzione del minore - Procedimento dinanzi al Tribunale - Termine di trenta giorni per la decisione (art. 7 legge 64/1994) - Carattere ordinatorio - Conseguenze.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE
In tema di sottrazione internazionale di minori, il termine - di cui all'art. 7, comma terzo, della legge n. 64 del 1994 - entro il quale il Tribunale è chiamato a decidere sull'istanza di restituzione del minore stesso (trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta) è di carattere meramente ordinatorio, nessuna disposizione prevedendo la nullità della pronuncia eventualmente emessa (o, comunque, nessuna disposizione sanzionando con la decadenza il provvedimento così adottato) oltre detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)