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Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 02/02/2005 (Rv. 582618 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE | Richiesta di restituzione del minore - Procedimento dinanzi al Tribunale - Termine di trenta giorni per la decisione (art. 7 legge 64/1994) - Carattere ordinatorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582618-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE

In tema di sottrazione internazionale di minori, il termine - di cui all'art. 7, comma terzo, della legge n. 64 del 1994 - entro il quale il Tribunale è chiamato a decidere sull'istanza di restituzione del minore stesso (trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta) è di carattere meramente ordinatorio, nessuna disposizione prevedendo la nullità della pronuncia eventualmente emessa (o, comunque, nessuna disposizione sanzionando con la decadenza il provvedimento così adottato) oltre detto termine.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)