Sez. 1, Sentenza n. 7479 del 31/03/2014 (Rv. 630318 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE | Richiesta di restituzione del minore - Procedimento dinanzi al tribunale - Termine di trenta giorni per la decisione ex art. 7 della legge n. 64 del 1994 - Carattere ordinatorio - Conseguenze.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE
In tema di sottrazione internazionale di minori, il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta entro il quale il tribunale è chiamato a decidere sull'istanza di restituzione del minore di cui all'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1994, n. 64, è di carattere meramente ordinatorio, non essendo prevista da nessuna disposizione la nullità della pronuncia eventualmente emessa o, comunque, la decadenza del provvedimento eventualmente adottato oltre detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)