Sez. 3, Sentenza n. 10129 del 02/08/2000 (Rv. 539062 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA | Accettazione del contraddittorio sul merito da parte del convenuto - Rinuncia implicita alla prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA
L'iniziale accettazione da parte del convenuto del contraddittorio sul merito non comporta una rinuncia implicita alla prescrizione, non potendo tale comportamento ritenersi incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, atteso che il debitore può avere interesse a contestare in un primo tempo la fondatezza della domanda avversaria sotto un profilo attinente al merito, riservandosi di eccepire successivamente l'avvenuta prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)