Sez. 1, Sentenza n. 9487 del 13/09/1993 (Rv. 483733 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Nuove | Eccezione di prescrizione - Parte interessata a proporla - Inerzia o silenzio in primo grado - Rilevanza - Proponibilità della predetta eccezione in appello - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Nuove
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la semplice inerzia o il silenzio mantenuti in primo grado dalla parte interessata a proporla, pur in presenza di un'espressa difesa preventiva della controparte sul punto, non sono comportamenti obiettivamente valutabili e non integrano un'esplicita manifestazione di volontà di rinuncia alla prescrizione, né un fatto incompatibile con la volontà di avvalersene, con la conseguenza che non precludono la proponibilità della predetta eccezione in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)