diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 16094 del 03/04/2019 Ud. (dep. 12/04/2019) Rv. 276438 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Uso di marchi altrui su confezioni di accessori o ricambi per indicarne la destinazione - Integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276438-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Non integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto la condotta di colui che pone in vendita accessori e ricambi per aspirapolvere sulla cui confezione sia riprodotto il marchio dell'impresa produttrice di un elettrodomestico al solo scopo di indicarne la destinazione. (Nella specie, relativa a prodotti recanti sulla confezione la dicitura "Microfiltro igienico per Kobolt", la Corte ha precisato che il marchio non può, invece, lecitamente contrassegnare il componente, poiché la sua presenza su di esso dopo il montaggio più non varrebbe ad individuare la - già raggiunta - destinazione, ma l'origine del componente stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 6 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)