Sez. 2, Sentenza n. 28847 del 18/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015) Rv. 264149 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Ricambi per auto non originali - Riproduzione a fini estetici del marchio del costruttore - Integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che pone in vendita accessori e ricambi per auto sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali, senza che al riguardo assuma rilievo il disposto dell'art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta comunque vietata, ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali (Fattispecie, relativa al sequestro di copricerchioni di pneumatici provenienti da produttori indipendenti e riportanti il logo di diverse case automobilistiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)