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Sez. L, Sentenza n. 476 del 20/01/1987 (Rv. 450208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISTINZIONE - CONTESTAZIONE DEI FATTI E PROCEDURA DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ NELLA SECONDA IPOTESI DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISTINZIONE - CONTESTAZIONE DEI FATTI E PROCEDURA DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ NELLA SECONDA IPOTESI DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - FATTISPECIE.*

Il giustificato motivo di licenziamento del lavoratore subordinato, introdotto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966 come ipotesi che si differenzia dalla giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. soltanto per l'intensità dell'inadempimento del lavoratore stesso, comprende tutte quelle situazioni di fatto che, anche a prescindere dalla responsabilità del dipendente, risultino incompatibili con il mantenimento del rapporto, quale l'irregolare prestazione lavorativa da parte del prestatore d'opera ascrivibile a cause a lui non imputabili, sempre che la difformità rispetto all'esatto adempimento sia tale da escludere ogni oggettivo interesse del datore di lavoro a mantenere in vita il rapporto. In tale ipotesi il datore di lavoro non deve contestare i fatti al lavoratore, né avviare la procedura disciplinare à termini dello art. 7 statuto lavoratori bensì deve - se non lo abbia già fatto con l'atto di comunicazione del licenziamento stesso - specificarne i motivi, ove ne sia regolarmente richiesto a norma dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 604 del 1966 e ciò nel termine di cinque giorni in essa previsto, e in ogni caso enunciare tali motivi e fornire specifica prova della loro sussistenza in base all'art. 5 della stessa legge nel caso in cui il licenziamento venga contestato nella Sede giudiziaria. (principio affermato con riferimento ad un'ipotesi in cui la irregolarità della prestazione era dovuta ad una pretesa, ma nella specie inesistente, personalità schizoide del lavoratore). (V 5394/82, mass n 423159).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)