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Sez. L, Sentenza n. 8658 del 23/11/1987 (Rv. 456117 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA DI QUEST'ULTIMA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456117-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA DI QUEST'ULTIMA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, che presuppone la radicale compromissione della fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di lavoro, anche se il danno economico per il datore di lavoro non sia di particolare Rilevanza, è necessario che il giudice di merito accerti che tutti i fatti contestati, quali elementi costitutivi inscindibili della "giusta causa" (a meno che non risulti diversamente), si siano realmente verificati nella loro obiettività, escludendo presunzioni che non abbiano il carattere del maggior rigore, siano idonei a menomare la fiducia e, secondo un'attenta valutazione improntata al criterio di proporzionalità, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda rispetto al comportamento del lavoratore. (V 476/87, mass n 450208; (V 6700/83, mass n 431423; (V 4632/80, mass n 408451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)