Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/03/1978 (Rv. 390743 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - LIMITAZIONI PROBATORIE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME SEMPLICE FATTO STORICO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - LIMITAZIONI PROBATORIE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME SEMPLICE FATTO STORICO - ESCLUSIONE.*
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova di un negozio giuridico per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem operano soltanto nel caso in cui il negozio venga invocato in giudizio come fonte di obbligazioni reciproche fra le parti contraenti, e non anche quando venga dedotto come semplice fatto storico, influente sulla decisione di una controversia insorta fra uno dei contraenti e un terzo. (Conf 2257/74, mass n 370617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)