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Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/03/1978 (Rv. 390743 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - LIMITAZIONI PROBATORIE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME SEMPLICE FATTO STORICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390743-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - LIMITAZIONI PROBATORIE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME SEMPLICE FATTO STORICO - ESCLUSIONE.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova di un negozio giuridico per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem operano soltanto nel caso in cui il negozio venga invocato in giudizio come fonte di obbligazioni reciproche fra le parti contraenti, e non anche quando venga dedotto come semplice fatto storico, influente sulla decisione di una controversia insorta fra uno dei contraenti e un terzo. (Conf 2257/74, mass n 370617).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)