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Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 26/07/1974 (Rv. 370617 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - LIMITAZIONI PROBATORIE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME SEMPLICE FATTO STORICO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370617-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - LIMITAZIONI PROBATORIE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME SEMPLICE FATTO STORICO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova di un negozio giuridico, per il quale e richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem, operano soltanto nel caso in cui il negozio venga invocato come tale e, cioe, come fonte di obbligazioni reciproche fra le parti contraenti e non anche quando il negozio stesso venga dedotto come semplice fatto storico influente sulla decisione di una controversia insorta fra uno dei contraenti ed un terzo. (nella specie, un locatore aveva richiesto che il conduttore, non avendo restituito l'immobile locato alla scadenza contrattuale, fosse condannato a rimborsargli le somme che era stato costretto a versare, in via transattiva, al nuovo conduttore per non avergli potuto trasferire la detenzione dello stesso immobile a causa dell'inadempienza del convenuto. I giudici del merito avevano accolto la domanda, nonostante che la transazione non fosse stata provata per atto scritto e la cs ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)