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Sez. 3, Sentenza n. 44 del 08/01/1968 (Rv. 330851 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - VENDITA DELLA QUOTA INDIVISA - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1968-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330851-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - VENDITA DELLA QUOTA INDIVISA - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCABILITA.*

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con la quale sia stata disposta, nell'espropriazione di bene indiviso, la vendita della quota indivisa, puo essere revocata anche su istanza del debitore esecutato, il quale chieda la sospensione dell'esecuzione perche si proceda, in luogo della vendita alla divisione del bene pignorato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)