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Sez. 3, Sentenza n. 682 del 21/01/2000 (Rv. 533061 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Ordinanza di vendita - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533061-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

Nell'espropriazione di beni indivisi l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. neppure dal proprietario non debitore trattandosi di atto revocabile dal giudice che lo ha emesso e impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)