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Sez. 5, Sentenza n. 21583 del 07/11/2005 (Rv. 585064 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI | Canoni percepiti per l'affitto dell'azienda - Unicità dell'azienda - Reddito d'impresa - Esclusione - Oneri deducibili - Spese straordinarie per la ristrutturazione degl'immobili aziendali - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585064-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI

In tema di I.R.P.E.F., nell'ipotesi in cui il reddito riveniente dai canoni di affitto dell'azienda non possa considerarsi conseguito nell'esercizio dell'impresa, essendo quella affittata l'unica azienda di cui è titolare il proprietario (art. 81, primo comma, lett. h, del d.P.R. n. 917 del 1986), quest'ultimo non può portare in deduzione, quali costi inerenti alla produzione del reddito, le spese sostenute inizialmente per la ristrutturazione degl'immobili aziendali e per rendere l'azienda utilizzabile da parte dell'affittuario, sia perchè non vi è più un reddito d'impresa, avendo il proprietario perduto la qualità d'imprenditore, sia perchè si tratta di spese straordinarie che, realizzando un incremento di valore degl'immobili, hanno natura patrimoniale e non reddituale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)