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Sez. 5, Sentenza n. 14196 del 27/10/2000 (Rv. 541265 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenza realizzata dall'imprenditore alienante l'unica azienda in precedenza affittata - Titolarità dell'azienda - Sufficienza - Diretta gestione da parte del titolare prima dell'affitto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541265-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

L'art. 81, primo comma lett. h), del d.P.R. n. 917 del 1986, ove comprende nella categoria residuale dei "redditi diversi", oltre ai profitti derivanti dall'affitto dell'azienda, anche la plusvalenza realizzata dallo "imprenditore" che venda l'unica azienda in precedenza affittata, altro non esige che la titolarità dell'azienda medesima, ossia la qualità occorrente per la concessione in godimento e poi l'alienazione di essa, e, dunque, trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il titolare, prima dell'affitto, abbia o meno direttamente gestito l'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. H CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)