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Sez. 3, Sentenza n. 7328 del 10/12/1986 (Rv. 449383 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN RELAZIONE AL PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PREESISTENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449383-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN RELAZIONE AL PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PREESISTENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*

L'eccezione all'applicabilità della legge n. 203 del 1982 (concernente la nuova disciplina dei contratti agrari) ai rapporti in corso, ancorché oggetto di controversia, posta alla fine del primo comma dell'art. 53 di tale legge, è diversificata dalla precedente eccezione - contenuta nello stesso comma - relativa a tutti i rapporti previsti dalla legge. Consegue che, mentre in relazione a quest'ultimi, restano escluse le controversie decise con sentenza passata in giudicato od esecutiva ovvero transatta, per il diritto di ripresa l'esclusione si estende alle controversie ancora in corso, anche se la nuova legge sia intervenuta prima che la sentenza sia divenuta esecutiva. (Conf 6345/84, mass n 437943).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)