Sez. 3, Sentenza n. 11118 del 10/05/2013 (Rv. 626247 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale - Successiva domanda, in appello, di risarcimento del danno extracontrattuale - Violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Proposta in origine domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, costituisce domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello ex art. 345 cod. proc. civ., quella di responsabilità extracontrattuale, giacché fondata su "petitum" e "causa petendi" differenti. (Nel caso di specie, si è ritenuto violato il divieto di "nova" in appello in ragione del fatto che, richiesto in primo grado il risarcimento del danno contrattuale da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ., innanzi al giudice di seconde cure la richiesta risarcitoria veniva formulata, invece, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)