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Sez. 3, Sentenza n. 1224 del 23/01/2006 (Rv. 587184 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Indicazione, in appello, di un criterio diverso per la liquidazione del danno - Domanda nuova - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587184-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, bensì mera "emendatio", la richiesta, formulata dal locatore, che il risarcimento del danno da ritardato rilascio del bene locato ex art. 1591 cod. civ. sia liquidato in base ad un diverso criterio rispetto a quello indicato nel giudizio di primo grado, non comportando la relativa istanza alcun mutamento del "petitum" e della "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)