Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 21/02/1980 (Rv. 404758 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE - INEFFICACIA DEL PRECETTO PER INOSSERVANZA DEL TERMINE PER INIZIARE L'ESECUZIONE - SPESE ANTICIPATE DA UNA PARTE - ONERE DELLA MEDESIMA EX ART 310 COD PROC CIV.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE - INEFFICACIA DEL PRECETTO PER INOSSERVANZA DEL TERMINE PER INIZIARE L'ESECUZIONE - SPESE ANTICIPATE DA UNA PARTE - ONERE DELLA MEDESIMA EX ART 310 COD PROC CIV.*
Il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art 310 cod proc civ - che le spese del processo estinto stanno a carico della parte che le ha anticipate e applicabile anche nell'ipotesi di intervenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)