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Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 21/02/1980 (Rv. 404758 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE - INEFFICACIA DEL PRECETTO PER INOSSERVANZA DEL TERMINE PER INIZIARE L'ESECUZIONE - SPESE ANTICIPATE DA UNA PARTE - ONERE DELLA MEDESIMA EX ART 310 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404758-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE - INEFFICACIA DEL PRECETTO PER INOSSERVANZA DEL TERMINE PER INIZIARE L'ESECUZIONE - SPESE ANTICIPATE DA UNA PARTE - ONERE DELLA MEDESIMA EX ART 310 COD PROC CIV.*

Il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art 310 cod proc civ - che le spese del processo estinto stanno a carico della parte che le ha anticipate e applicabile anche nell'ipotesi di intervenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)