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Sez. 3, Sentenza n. 16376 del 04/08/2005 (Rv. 585523 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE | Spese sostenute dall'intimante - Onere a carico del medesimo - Applicabilità dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585523-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE

La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)