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Sez. L, Sentenza n. 2728 del 17/04/1986 (Rv. 445774 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IN FAVORE DEL DIFENSORE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO IN SEDE DI RINVIO ALLA RESTITUZIONE CORRISPOSTEGLI DAL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - PROMOVIBILITÀ DI UNA AZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445774-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IN FAVORE DEL DIFENSORE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO IN SEDE DI RINVIO ALLA RESTITUZIONE CORRISPOSTEGLI DAL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - PROMOVIBILITÀ DI UNA AZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio di rinvio a seguito di Cassazione della sentenza con la quale sia stata disposta la condanna del soccombente - in favore del difensore dichiaratosi antistatario - al pagamento delle spese e degli onorari, facendo in tal modo sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, questo ultimo - che comunque non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese - può essere condannato a restituire le somme corrispostegli dal soccombente, risultato vincitore all'esito del giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa convenire in un autonomo giudizio il difensore medesimo promuovendo una Azione di indebito oggettivo. (Conf 140/86, mass n 443789; (Conf 388/84, mass n 32619; (Conf 2307/74, mass n 370697; (Conf 1202/65, mass n 312304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)