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Sez. L - , Sentenza n. 2500 del 31/01/2017 (Rv. 642872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Annullabilità delle dimissioni per incapacità naturale - Requisiti – Verifica al momento del compimento dell’atto – Necessità.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Il lavoratore dipendente che invochi l’annullamento, per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428, comma 1, c.c., delle dimissioni da lui presentate, deve dimostrare che, al momento del compimento dell’atto, a lui pregiudizievole, si trovava in uno stato di turbamento psichico, anche parziale, idoneo ad impedirne od ostacolarne una seria valutazione o la formazione della volontà, nonché di avere subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)