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Sez. L - , Sentenza n. 30126 del 21/11/2018 (Rv. 651694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c. - Totale privazione delle capacità intellettive e volitive - Necessità - Esclusione - Diminuzione di tali facoltà - Sufficienza - Sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni - Indagine del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2018-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni comportano la rinunzia al posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre verificare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)