Sez. L, Sentenza n. 4827 del 01/06/1987 (Rv. 453471 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CESSIONE AD ALTRA AZIENDA DEI SERVIZI ORIGINALI DI CORRISPONDENZA E DI COLLABORAZIONE FORNITI DAI GIORNALISTI DIPENDENTI - MAGGIORE COMPENSO DOVUTO A QUESTI ULTIMI NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO DELLO STIPENDIO - NATURA RETRIBUTIVA E NON RISARCITORIA - CONFIGURABILITÀ - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO MENSILE E NON A QUELLO TABELLARIO - NECESSITÀ - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CESSIONE AD ALTRA AZIENDA DEI SERVIZI ORIGINALI DI CORRISPONDENZA E DI COLLABORAZIONE FORNITI DAI GIORNALISTI DIPENDENTI - MAGGIORE COMPENSO DOVUTO A QUESTI ULTIMI NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO DELLO STIPENDIO - NATURA RETRIBUTIVA E NON RISARCITORIA - CONFIGURABILITÀ - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO MENSILE E NON A QUELLO TABELLARIO - NECESSITÀ - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE.*
Il disposto dell'art. 14 CCNL 10 gennaio 1959 per i giornalisti, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, secondo cui la cessione ad altra azienda dei servizi originali di corrispondenza e di collaborazione forniti dai giornalisti dipendenti, dà luogo per la durata dell'utilizzazione ad un maggior compenso nella misura del 20% dello stipendio individua, non già un'ipotesi di danno risarcibile, per fatto illecito dello editore, bensì un elemento retributivo aggiuntivo, giustificato dal maggior valore che la prestazione lavorativa assume sotto l'aspetto qualitativo in quanto suscettibile di ulteriore utilizzazione da parte dell'editore. Pertanto il regime della prescrizione del suddetto maggior compenso - che va calcolato sullo stipendio mensile del giornalista e non già soltanto sullo stipendio tabellare, così come espressamente chiarito nella corrispondente norma dei successivi contratti collettivi - è quello tipico di ogni elemento retributivo, talché - ove non sussista la stabilità reale del posto di lavoro, quale garantita dall'applicabilità dell'art. 18 stat. Lavoratori - deve ritenersi sospeso il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro. (V 2555/86, mass n 445645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 14, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)