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Sez. L, Sentenza n. 2555 del 11/04/1986 (Rv. 445645 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO - ABUSIVA CESSIONE DA PARTE DI UN GIORNALISTA AD UN GIORNALE TERZO DI UN ARTICOLO DESTINATO AL GIORNALE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445645-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO - ABUSIVA CESSIONE DA PARTE DI UN GIORNALISTA AD UN GIORNALE TERZO DI UN ARTICOLO DESTINATO AL GIORNALE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ - CONFIGURABILITÀ.*

Il dovere di fedeltà del lavoratore subordinato si sostanzia nell'Obbligo di tenere un leale comportamento nei confronti del datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi, astenendosi da comportamenti idonei a configurare la speciale ipotesi di concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 cod. civ.. pertanto con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico, costituisce violazione del suddetto Obbligo di fedeltà l'abusiva cessione, (nella specie, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 9 del C.C.n.L. per i giornalisti) da parte di un giornalista ad un giornale terzo, di un articolo (o di parte di esso), che il primo abbia avuto l'incarico di redigere per il giornale del suo datore di lavoro, atteso anche che tale condotta incide sul diritto di utilizzazione dell'opera collettiva, qual'è il giornale, spettante all'editore. (V 3301/85, mass n 440964; (V 6252/85, mass n 443370).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2968, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)