Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 08/04/1972 (Rv. 357477 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INGIUSTO LICENZIAMENTO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - INAMMISSIBILITA -MANCATA ESECUZIONE SPONTANEA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INGIUSTO LICENZIAMENTO - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - INAMMISSIBILITA -MANCATA ESECUZIONE SPONTANEA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
Nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di dare esecuzione ad un giudicato che gli faccia Obbligo di riassumere in servizio l'impiegato ingiustamente licenziato, quest'ultimo, di fronte alla impossibilita di ricostituzione forzosa del rapporto di lavoro, ha soltanto il diritto al risarcimento dei danni, secondo i criteri generali sanciti dall'art 1223 e seguenti cod civ. (V 427'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)