Sez. 2, Sentenza n. 2200 del 29/04/1988 Ud. (dep. 14/02/1989) Rv. 180484 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL REATO PRESUPPOSTO - NON NECESSITÀ - SINDACABILITÀ DELL'INDAGINE SUL DOLO - LIMITE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL REATO PRESUPPOSTO - NON NECESSITÀ - SINDACABILITÀ DELL'INDAGINE SUL DOLO - LIMITE.*
In tema di ricettazione, il dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente della provenienza illecita della cosa, può essere dimostrato da qualsiasi elemento utile e rilevante ai fini probatori, e ciò a prescindere dall'accertamento giudiziale del reato presupposto. Tale indagine sulla conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricettata costituisce accertamento di fatto che sfugge al Sindacato di legittimità, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua e corretta motivazione. (Conf mass n 157354; (Conf mass n 160206).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)