Sez. 2, Sentenza n. 1180 del 02/07/1982 Ud. (dep. 05/02/1983) Rv. 157354 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI DOLO EVENTUALE - ESCLUSIONE - DIFFERENZA DALL'INCAUTO ACQUISTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI DOLO EVENTUALE - ESCLUSIONE - DIFFERENZA DALL'INCAUTO ACQUISTO.*
Il delitto di ricettazione sia per la sua strutturazione giuridica che per la sua logica correlazione con la contravvenzione di incauto acquisto non prevede la punibilità a titolo di dolo eventuale o alternativo, ma solo a titolo diretto. Infatti per integrare gli elementi costitutivi della ricettazione occorre, oltre al presupposto di fatto della effettiva esistenza di un delitto da cui il denaro o le altre cose provengano, che l'agente, al momento dell'acquisto o della ricezione, pienamente consapevole dell'origine delittuosa delle cose, volontariamente e coscientemente le abbia trasferite nella propria disponibilità, non essendo sufficiente che egli si sia rappresentata la possibilità di tale origine delittuosa per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla lecita provenienza delle cose stesse. Tale ultima ipotesi ricade invece nell'ambito della specifica previsione dell'art. 712 cod. pen. che punisce a titolo di colpa l'acquisto o la ricezione di cose che, per le obiettive condizioni stabilite nello stesso disposto di legge, denuncino, di per sè, il sospetto di un'origine di natura delittuosa, ovvero anche solo contravvenzionale, ed impongano all'acquirente, indipendentemente anche dalla effettiva sussistenza di un reato presupposto, l'Obbligo di ragionevoli accertamenti sulla liceità o meno della provenienza. (contra mass n 153436).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)