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Sez. 3, Sentenza n. 4205 del 06/03/1998 Ud. (dep. 07/04/1998) Rv. 210853 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opere interne non comportanti modifiche della sagoma e dei prospetti - Denuncia di inizio attività - Sufficienza - Immobili assoggettati a tutela - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210853-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile richiedono, in luogo dell'atto di assenso dell'amministrazione, la denuncia di inizio attività. Pertanto l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi implicitamente abrogato. Tale procedura non è però praticabile in relazione agli immobili singolarmente vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n.1089 e 29 giugno 1939 n.1497, ed a quelli assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico- archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 60 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)