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Sez. 3, Sentenza n. 19378 del 15/03/2002 Ud. (dep. 20/05/2002) Rv. 221949 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opere interne di singole unità immobiliari - Disciplina applicabile - Disposizione di cui all'art. 2, comma 60, legge n. 662 del 1996 - Abrogazione implicita dell'art. 26 della legge n. 47 del 1985 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221949-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia la disciplina introdotta per le opere interne dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 non ha comportato l'abrogazione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia per la mancanza di una disposizione abrogatrice espressa (contrariamente a quanto previsto dai decreti legge emanati precedentemente in materia e non convertiti, ma fatti salvi dalla legge n. 662), sia per le differenze esistenti fra le due disposizioni, relative l'una alle singole unità immobiliari in base alla legge n. 662 e l'altra alle "costruzioni" di cui all'art. 26 delle legge n. 47.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)