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Sez. 2, Ordinanza n. 889 del 12/11/1993 (Rv. 484306 - 01)

Prova civile - Falso civile - Querela di falso - Forma, modo e tempo della proposizione | Proposizione personale della parte nel ricorso per cassazione - Modalità.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484306-01

Prova civile - Falso civile - Querela di falso - Forma, modo e tempo della proposizione

La previsione dell'art. 221 cod. proc. civ., relativa alla possibilità che la querela di falso venga proposta dalla parte personalmente, con dichiarazione da essa sottoscritta, è da ritenere osservata allorché tale proposizione avvenga, con inequivoca manifestazione di volontà in tale senso, nel contesto del ricorso per cassazione, che rechi la personale sottoscrizione del ricorrente, oltre quella dei suoi difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)