Sez. 3, Sentenza n. 7235 del 29/03/2006 (Rv. 588100 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale - Requisito di ammissibilità della querela di falso - Configurabilità - Omissione - Atto di appello sottoscritto dal solo difensore munito di procura apposta in calce - Accertamento della volontà di proporre querela - Censurabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE
La proposizione personale della querela di falso da parte dell'appellante nel giudizio di appello esige la sottoscrizione dello stesso appellante - oltre che del difensore - con la inequivoca manifestazione di volontà in tal senso il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la querela di falso era stata proposta nel giudizio di gravame con l'atto di appello sottoscritto dal solo difensore munito di procura collocata in calce al ricorso; la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura diretta ad ottenere il riesame dell'accertamento da parte del giudice del merito in ordine alla volontà di proporre querela).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)