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Sez. 2, Sentenza n. 2216 del 14/06/1976 (Rv. 381013 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381013-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*

L'Obbligo di rendere il conto puo ritenersi adempiuto, a norma dell'art 263 cod proc civ, quando colui che vi e tenuto si sia dato carico di fornire tutti gli elementi di fatto che consentano sia di giustificare le operazioni contabili annotate nel libro giornale sia di individuare e vagliare le modalita con cui l'incarico e stato eseguito e di stabilire, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti, se l'operato di chi rende il conto si sia adeguato a criteri di buona amministrazione. (V 2781/73, mass n 366326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)