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Sez. 1, Sentenza n. 4203 del 23/04/1998 (Rv. 514853 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Modalità di adempimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514853-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (nella specie, la S.C. ha escluso la efficacia probatoria di un'unica deposizione testimoniale finalizzata alla dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo del rendiconto da parte del mandatario, ex art. 1713 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265, Cod. Proc. Civ. art. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)