Sez. 1, Sentenza n. 7050 del 22/06/1995 (Rv. 493009 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Appello - Proposizione - Nomina di un difensore diverso da quello del giudizio di primo grado - Controparte - Appello - Notifica presso il nuovo difensore - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui una delle parti proponga appello rilasciando, per il relativo giudizio, procura ad un difensore diverso da quello nominato per il giudizio di primo grado, l'altra parte, che abbia ricevuto la notifica di detto appello, validamente esegue la notifica del proprio atto di appello, ancorché proposto autonomamente e non in via incidentale, presso il difensore che la controparte ha nominato per il giudizio di appello, anziché presso quello che la stessa aveva nominato per il giudizio di primo grado, atteso che la "ratio" della previsione contenuta nell'art. 330 cod. proc. civ. - che identifica il destinatario dell'impugnazione nel procuratore costituito in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio di primo grado - viene meno, con conseguente inapplicabilità della norma, quando vi è la prova che il destinatario della notificazione dell'impugnazione abbia nominato, per il relativo giudizio, un difensore diverso da quello nominato per il giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)