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Sez. 3, Sentenza n. 291 del 12/01/1995 (Rv. 489641 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notificazione eseguita presso un legale diverso dal procuratore costituito - Conseguenze - Inesistenza della notificazione.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489641-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

L'art. 330 cod. proc. civ., nel prevedere che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sì che è giuridicamente inesistente la notificazione eseguita ad un legale e ad un luogo che non hanno alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)