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Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005 (Rv. 580308 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £ 2.000.000 (oggi euro 1.100, 00) - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580308-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative, l'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità. Conseguentemente anche le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £ 2.000.000 (oggi Euro 1100, 00) sono ricorribili per cassazione per violazione di norme sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)